Leggi e sentenze

Legge 19 febbraio 2004, n° 40

“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
CAPO I
PRINCàƒÅ’PI GENERALI
ART. 1.
(Finalità ).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità  o dalla infertilità 
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità  previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità  o infertilità .
ART. 2.
(Interventi contro la sterilità  e la infertilità ).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università  e della ricerca, può
promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della
sterilità  e della infertilità  e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonchè per ridurne
l’incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e
può altresà­ promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità  e
della infertilità .
2. Per le finalità  di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere
dal 2004.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità 
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell’articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
“d-bis) l’informazione e l’assistenza riguardo ai problemi della sterilità  e della infertilità  umana,
nonchè alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l’informazione sulle procedure per l’adozione e l’affidamento familiare”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia
accertata l’impossibilità  di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è
comunque circoscritto ai casi di sterilità  o di infertilità  inspiegate documentate da atto medico
nonchè ai casi di sterilità  o di infertilità  da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princà­pi:
a) gradualità , al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività  tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività ;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età  potenzialmente fertile, entrambi viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità  indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità  di successo e sui
rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità  di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività  delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà  consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura
qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà  di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità  definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà  e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà  può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può
decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di
ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita,
devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della presente legge.
ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità , e previo parere del Consiglio superiore di sanità , definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà  di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità  e dell’anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in
violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è
ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità  nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nè l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà  di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4,
comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nè essere titolare di obblighi.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL’APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e
private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all’articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul
permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
ART. 11.
(Registro).
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto superiore di sanità , il registro
nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime.
2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L’Istituto superiore di sanità  raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori
epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la
pubblicità  delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L’Istituto superiore di sanità  raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società  scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici
regionali e all’Istituto superiore di sanità  i dati necessari per le finalità  indicate dall’articolo 15
nonchè ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di
ispezione da parte delle autorità  competenti.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di
154.937 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità  previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui
componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione
sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l’articolo 76, commi
1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il
consenso secondo le modalità  di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture
diverse da quelle di cui all’articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti
o di embrioni o la surrogazione di maternità  è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresà­, con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.
8. Non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi
1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti
dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una
delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell’ipotesi di più
violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l’autorizzazione può essere revocata.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL’EMBRIONE
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si
perseguano finalità  esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi
da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che,
attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali,
siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità  diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o
di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti
dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
ART. 14.
(Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di
quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a
quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione
embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all’articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute
degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L’Istituto superiore di sanità  predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione
annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell’articolo 11, comma 5,
sull’attività  delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica
delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull’attuazione della presente legge.
ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività  sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell’azienda unità  sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L’obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al
comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione
agli organismi di cui al comma 1.
3. L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività  sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività  specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall’assistenza antecedente e conseguente l’intervento.
ART. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell’elenco predisposto presso l’Istituto superiore di sanità  ai sensi dell’ordinanza del Ministro della sanità  del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l’indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonchè, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l’indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute,
avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità , definisce, con proprio decreto, le modalità  e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei
soggetti di cui all’articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di
procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2004.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità 
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Corte Costituzionale, sent. N° 1 del 14 Giugno 1956

Corte costituzionale, 14 giugno 1956, n. 1
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente
Dott. GAETANO AZZARITI
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità  costituzionale dell’art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento
penale a carico di Catani Enzo, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dagli avv. Vezio Crisafulli e Giuliano Vassalli, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956
ed iscritta al n. 2 Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento
penale a carico di Masi Sergio, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall’avv. Massimo Severo Giannini, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al
n. 3 Reg. ord. 1956;
3) ordinanza 13 gennaio 1956 del Pretore di Siena nel procedimento
penale a carico di Ferruzzi Cesare, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35 dell’11 febbraio 1956 ed iscritta al
n. 15 Reg. ord. 1956;
4) ordinanza 20 gennaio 1956 del Tribunale di Macerata nel
procedimento penale a carico di Madoni Ernerio ed altro, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 dell’11 febbraio 1956
ed iscritta al n. 18 Reg. ord. 1956;
5) ordinanza 23 gennaio 1956 del Pretore di Orvieto nel procedimento
penale a carico di Pacelli Corrado, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al
n. 8 Reg. ord. 1956;
6) ordinanza 27 gennaio 1956 del Tribunale di Rossano nel
procedimento penale a carico di Gismondi Florinda ed altro,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27
febbraio 1956 ed iscritta al n. 11 Reg. ord. 1956;
7) ordinanza 16 gennaio 1956 del Pretore di Mantova nel procedimento
penale a carico di Bonfà  Angiolino, rappresentato e difeso nel
presente giudizio dagli avv. Ellenio Ambrogi e Piero Calamandrei,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12
marzo 1956 ed iscritta al n. 49 Reg. ord. 1956;
8) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel
procedimento penale a carico di Alti Ambrogio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed
iscritta al n. 62 Reg. ord. 1956;
9) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel
procedimento penale a carico di Gandini Carlo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed
iscritta al n. 63 Reg. ord. 1956;
10) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel
procedimento penale a carico di Zanaletti Luigi ed altro, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed
iscritta al n. 64 Reg. ord. 1956;
11) ordinanza 12 gennaio 1956 del Tribunale di Vigevano nel
procedimento penale a carico di Bonardi Giuseppe ed altro, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed
iscritta al n. 67 Reg. ord. 1956;
12) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento
penale a carico di Sturla Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 4 Reg.
ord. 1956;
13) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento
penale a carico di Raugi Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 5 Reg.
ord. 1956;
14) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Catania nel procedimento
penale a carico di Gozzo Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n.
9 Reg. ord. 1956;
15) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Monsummano Terme nel
procedimento penale a carico di Querzola Primo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed
iscritta al n. 13 Reg. ord. 1956;
16) ordinanza 27 gennaio 1956 del Pretore di Busto Arsizio nel
procedimento penale a carico di Almasio Mario ed altro, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed
iscritta al n. 16 Reg. ord. 1956;
17) ordinanza 23 gennaio 1956 del Tribunale di Vicenza nel
procedimento penale a carico di Dalle Nogare Antonio, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed
iscritta al n. 17 Reg. ord. 1956;
18) ordinanza 30 gennaio 1956 del Tribunale di Forlଠnel procedimento
penale a carico di Mazzani Augusto, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n.
20 Reg. ord. 1956;
19) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Gioia del Colle nel
procedimento penale a carico di Vasco Giuseppe, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed
iscritta al n. 21 Reg. ord. 1956;
20) ordinanza 25 gennaio 1956 del Tribunale di Messina nel
procedimento penale a carico di Bongiorno Leonida ed altri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3
marzo 1956 ed iscritta al n. 23 Reg. ord. 1956;
21) ordinanza 23 gennaio 1956 del Tribunale di Asti nel procedimento
penale a carico di Vogliolo Giovanni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n.
29 Reg. ord. 1956;
22) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Poppi nel procedimento
penale a carico di Sassoli Arnaldo ed altro, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed
iscritta al n. 33 Reg. ord. 1956;
23) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Salerno nel procedimento
penale a carico di Botta Carmine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 34 Reg.
ord. 1956;
24) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Cento nel procedimento
penale a carico di Biondi Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 35 Reg.
ord. 1956;
25) ordinanza 20 gennaio 1956 del Pretore di Firenze nel procedimento
penale a carico di Dini Renato ed altro, rappresentati e difesi nel
presente giudizio dagli avvocati Domenico Rizzo e Massimo Severo
Giannini, Costantino Mortati e Achille Battaglia, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed
iscritta al n. 37 Reg. ord. 1956;
26) ordinanza 9 febbraio 1956 del Tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Nati Ezio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n.
40 Reg. ord. 1956;
27) ordinanza 9 febbraio 1956 del Pretore di Foggia nel procedimento
penale a carico di Tatarella Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n.
41 Reg. ord. 1956;
28) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento
penale a carico di Sturla Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 56 Reg.
ord. 1956:
29) ordinanza 1 febbraio 1956 della Corte d’Assise di Terni nel
procedimento penale a carico di Picchiami Dario ed altri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed
iscritta al n. 65 Reg. ord. 1956.
30) ordinanza 20 gennaio 1956 del Pretore di Orbetello nel
procedimento penale a carico di Carobbi Mario Cesare, rappresentato e
difeso nel presente giudizio dagli avvocati Ennio Graziani e
Francesco Mazzei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 del 16 marzo 1956 ed iscritta al n. 75 Reg. Ord.
1956:
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udita nell’udienza pubblica del 23 aprile 1956 la relazione del Giudice dott. Gaetano Azzariti; Uditi gli avvocati Costantino Mortati, Francesco Mazzei, Massimo Severo Giannini, Vezio Crisafulli, Giuliano Vassalli, Achille Battaglia, Federico Comandini, Piero Calamandrei ed infine il vice
avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.
Inizio documento
Fatto
La questione di legittimità  costituzionale, che forma oggetto dei trenta giudizi promossi con le ordinanze sopra elencate, è unica e fu sollevata nel corso di vari procedimenti penali (alcuni in primo grado, altri in appello) che si svolgevano a carico di persone alle quali erano imputate trasgressioni al precetto dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. per avere o distribuito avvisi o
stampati nella pubblica strada, o affisso manifesti o giornali, ovvero usato alto parlanti per comunicazioni al pubblico, senza autorizzazione del l’autorità  di pubblica sicurezza, com’è prescritto nel detto articolo, o anche, nonostante il divieto espresso di tale autorità . A tutti perciò era contestata contravvenzione punibile a norma dell’articolo 663 Cod. pen. modificato con D.L. 8 novembre 1947, n. 1382. In uno dei procedimenti penali all’imputato era invece contestato il reato di omissione di atti di ufficio provveduto dall’art. 328 Cod. pen. in quanto, nella sua qualità  di vice Sindaco, in assenza del Sindaco, aveva omesso di provvedere alla rimozione di manifesti che erano stati affissi senza l’autorizzazione della pubblica sicurezza, nonostante le sollecitazioni a lui rivolte dal Comandante della stazione dei carabinieri. In questi procedimenti penali il difensore dell’imputato o il Pubblico Ministero o entrambi sollevarono la questione sulla legittimità  costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. in quanto l’autorizzazione ivi prescritta contrasterebbe con l’art. 21 della Costituzione, il quale dichiara che “tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (primo comma) e che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure” (secondo comma). In conseguenza chiedevano e il giudice disponeva la sospensione del procedimento penale e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità .
Sono cosଠtrenta ordinanze (18 di Pretori, 8 di Tribunali, 3 di Corti di appello e 1 di Corte di assise): ciascuna regolarmente notificata ai sensi di legge, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In conformità  dell’art. 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, le trenta cause promosse con dette ordinanze sono state chiamate nella stessa udienza del 23 aprile 1956 – secondo l’ordine cronologico delle notifiche - per essere congiuntamente discusse.
In tutte le ordinanze è osservato sostanzialmente che la questione di legittimità  costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. non può dirsi manifestatamente infondata perchè, nonostante il prevalente indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione a favore della perdurante efficacia del menzionato art. 113, le decisioni non di rado contrastanti delle magistrature di
merito e le discussioni in dottrina dimostrano che si verte in materia quanto meno controversa.
In una delle ordinanze si aggiunge ancora, riportando i motivi esposti nella istanza di difesa, che il contrasto dell’art. 113 della legge di p.s. con i principi espressi nella Costituzione renderebbe illegittima la disposizione legislativa, anche se fosse ammessa la natura meramente programmatica e non precettiva dell’art. 21 della Costituzione. Solo in cinque dei trenta giudizi promossi con le dette ordinanze vi è stata costituzione delle parti e precisamente: di Catani Enzo (ordinanza del Pretore di Prato 27 dicembre 1955); di Masi Sergio (ordinanza dello stesso Pretore in pari data); di Bonfà  Angiolino (ordinanza del Pretore di Mantova del 16 gennaio
1956); di Dini Renato (ordinanza del Pretore di Firenze 20 gennaio 1956); di Carobbi Mario Cesare (ordinanza del Pretore di Orbetello 20 gennaio 1956). I loro difensori, nelle deduzioni depositate nella cancelleria, chiedono tutti che la Corte dichiari l’illegittimità  costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. e di quelle altre disposizioni legislative la cui illegittimità , a giudizio della Corte, debba derivare come conseguenza dell’adottanda decisione. In tutti i giudizi vi è stato poi intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge (articoli 20 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87), dall’avvocato generale dello Stato, il quale, in via principale, sostiene che nei riguardi della legislazione anteriore alla Costituzione non v’ha
luogo a giudizio di legittimità  costituzionale, perchè le norme precettive della Costituzione importano abrogazione delle leggi anteriori che siano con essa incompatibili e la relativa dichiarazione è di competenza esclusiva del giudice ordinario; mentre le norme costituzionali di carattere programmatico non importano difetto di legittimità  di nessuna delle leggi vigenti anteriori alla Costituzione.
In via subordinata, chiede poi che sia dichiarato non sussistere incompatibilità  tra l’art. 21 della Costituzione e l’art. 113 T.U. delle leggi di p.s. e 663 del Cod. pen., con conseguente affermazione di legittimità  costituzionale di queste disposizioni.
Queste due tesi sono poi svolte e riaffermate energicamente nella successiva
memoria dell’Avvocatura dello Stato; ma con pari vigore sono combattute nelle
memorie avversarie, dove, specialmente in ordine alla tesi principale, si
sostiene che l’art. 21 della Costituzione ha carattere spiccatamente precettivo
e non pro grammatico e che, in ogni caso, non bisogna fare confusione tra il
problema dell’abrogazione delle leggi e quello della illegittimità  costituzionale, il
quale secondo problema sorge proprio quando l’abrogazione della legge sia
stata esclusa e renda cosଠnecessaria la pronunzia della Corte Costituzionale.
In ordine poi al contrasto tra l’art. 113 della legge di p.s. e l’art. 21 della
Costituzione, i difensori delle parti assumono che tale contrasto è evidente e
perciò l’illegittimità  costituzionale dell’art. 113 deve essere dichiarata dalla
Corte costituzionale.
Nella discussione orale le varie tesi sono state confermate da ciascuna delle
parti; ed inoltre da uno dei difensori è stato anche sostenuto che l’intervento
del Presidente del Consiglio non sarebbe ammissibile, sia perchè avvenuto
senza preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia perchè la materia
della pubblica sicurezza rientrerebbe nella competenza amministrativa del
Ministero dell’Interno e non già  della Presidenza del Consiglio, mancante perciò
di interesse.
Inizio documento. Diritto. Poichè, come si è detto, unica è la questione di legittimità  costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con altrettante ordinanze, la Corte
ravvisa opportuno che la decisione nei giudizi riuniti abbia luogo con unica
sentenza. È superfluo fermarsi sulle argomentazioni fatte durante la discussione orale per
contestare l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87 sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimità  costituzionale promossi con ordinanza si svolgano in contraddittorio non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine alla questione di legittimità , ma anche – quale che sia il contenuto della legge impugnata, se pure relativo a materie di competenza di singoli Ministeri – del Presidente del Consiglio, in relazione al duplice effetto che la pronuncia della Corte costituzionale è destinata ad avere, sia specificamente per la causa in corso, sia generalmente erga omnes. Appunto per questo l’art. 23 della stessa legge impone la notificazione dell’ordinanza che promuove il giudizio cosଠalle dette parti come al Presidente del Consiglio dei Ministri e gli artt. 20 e 25 regolano, insieme con la rappresentanza e la costituzione delle parti, anche la rappresentanza e l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo intervento ha quindi un carattere suo proprio, come mezzo di integrazione del contraddittorio prescritto dalla legge, e si distingue nettamente dall’istituto dell’intervento regolato dal codice di procedura e dalle norme processuali della giustizia amministrativa. Nè dall’uno nè dalle altre è lecito perciò dedurre qualsiasi elemento che possa valere per l’intervento del Presidente del Consiglio nei giudizi davanti alla Corte costituzionale e vano riesce qualsiasi sforzo dialettico in senso contrario. In ordine alla questione di competenza sollevata dall’Avvocatura dello Stato, è innanzi tutto da considerare fuori di discussione la competenza esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità  costituzionale delle leggi è degli atti aventi forza di legge, come è stabilito
nell’art. 134 della Costituzione. La dichiarazione di illegittimità  costituzionale di una legge non può essere fatta che dalla Corte costituzionale in conformità  dell’art. 136 della stessa Costituzione.
L’assunto che il nuovo istituto della “illegittimità  costituzionale” si riferisca solo
alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori) non può
essere accolto, sia perchè, dal lato testuale, tanto l’art. 134 della Costituzione
quanto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di
questioni di legittimità  costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione,
sia perchè, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e
leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia
delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano
posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell’uno quanto nell’altro caso la legge
costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida,
deve prevalere sulla legge ordinaria.
Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi anteriori,
il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa configurare un
problema di abrogazione da risolvere alla stregua dei principi generali fermati
nell’art. 15 delle Disp. prel. al Cod. civ. I due istituti giuridici dell’abrogazione e
della illegittimità  costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si
muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il
campo dell’abrogazione inoltre è più ristretto, in confronto di quello della
illegittimità  costituzionale, e i requisiti richiesti perchè si abbia abrogazione per
incompatibilità  secondo i principi generali sono assai più limitati di quelli che
possano consentire la dichiarazione di illegittimità  costituzionale di una legge.
Affermata la competenza di questa Corte, si può passare all’esame della
questione di legittimità  costituzionale proposta con le ordinanze sopra indicate.
Se le disposizioni dell’art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con le
dichiarazioni dell’art. 21 della Costituzione è questione che ha già  formato
oggetto di moltissime pronuncie della Magistratura ordinaria e di numerosi
scritti di studiosi.
Ma la questione è stata posta, quasi esclusivamente, sotto il profilo della
abrogazione dell’art. 113 per incompatibilità  con l’articolo 21 della Costituzione
e le discussioni si sono svolte principalmente sul punto se le norme dettate in
questo ultimo articolo fossero da ritenere precettive di immediata attuazione o
programmatiche.
Anche nel presente giudizio queste discussioni sono state riprese dalle parti.
Ma non occorre fermarsi su di esse nè ricordare la giurisprudenza formatasi in
proposito, perchè la nota distinzione fra norme precettive e norme
programmatiche può essere bensଠdeterminante per decidere della abrogazione
o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità  costituzionale,
potendo la illegittimità  costituzionale di una legge derivare, in determinati casi,
anche dalla sua non conciliabilità  con norme che si dicono programmatiche,
tanto più che in questa categoria sogliono essere comprese norme
costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare
programmi generici di futura ed incerta attuazione, perchè subordinata al
verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se cosà¬
si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare
immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della
legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa; vi
sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si
riverberano sull’intera legislazione.
Pertanto è il contenuto concreto delle norme dettate nell’articolo 21 della
Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell’art. 113 della legge di p.s.
che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia
contrasto dal quale derivi la illegittimità  costituzionale di queste ultime
disposizioni.
Per escludere che contrasto vi sia, è stato da qualcuno asserito che bisogna
distinguere tra manifestazione del pensiero, la quale deve essere libera, e la
divulgazione del pensiero dichiarato, della quale non è menzione nella
Costituzione. Ma tale distinzione non è consentita da alcuna norma
costituzionale.
Tuttavia è da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce un
diritto non escluda il regolamento dell’esercizio di esso.
Una disciplina delle modalità  di esercizio di un diritto, in modo che l’attività  di
un individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili con il
perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perciò da considerare di per sè
violazione o negazione del diritto. E se pure si pensasse che dalla disciplina
dell’esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto
stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite è insito nel concetto di
diritto e che nell’ambito dell’ordinamento le varie sfere giuridiche devono di
necessità  limitarsi reciprocamente, perchè possano coesistere nell’ordinata
convivenza civile.
È evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto di libera
manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentite attività  le quali
turbino la tranquillità  pubblica, ovvero abbia sottratta alla polizia di sicurezza la
funzione di prevenzione dei reati.
Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimità  costituzionale
dell’art. 113, se il conferimento del potere ivi indicato all’Autorità  di pubblica
sicurezza risultasse vincolato al fine di impedire fatti che siano costitutivi di
reati o che, secondo ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli.
Ma è innegabile che nessuna determinazione in tale senso vi è nel detto
articolo, il quale, col prescrivere l’autorizzazione, sembra far dipendere quasi
da una concessione dell’autorità  di pubblica sicurezza il diritto, che l’art. 21
della Costituzione conferisce a tutti, attribuendo alla detta autorità  poteri
discrezionali illimitati, tali cioè che, indipendentemente dal fine specifico di
tutela di tranquillità  e di prevenzione di reati, il concedere o il negare
l’autorizzazione può significare praticamente consentire o impedire caso per
caso la manifestazione del pensiero.
È vero che questa ampiezza di poteri discrezionali è stata notevolmente ridotta
dal successivo decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, il quale consente
ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell’Autorità  di
pubblica sicurezza che abbiano negata l’autorizzazione, disponendo che la
decisione del Procuratore della Repubblica sostituisca a tutti gli effetti
l’autorizzazione predetta.
Ma, ciò nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi cosଠper
l’autorità  di pubblica sicurezza come per l’organo chiamato a controllarne
l’attività  a seguito di ricorso continua a sussistere una eccessiva estensione di
poteri discrezionali, non essendo in alcun modo delineata la sfera entro la
quale debbano essere contenuti l’attività  di polizia e l’uso dei poteri di questa.
La Corte costituzionale deve perciò dichiarare la illegittimità  costituzionale
dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s., fatta eccezione per il comma 5), dove è
disposto che “le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati
dall’autorità  competente” la quale ultima disposizione non è comunque in
contrasto con alcuna norma costituzionale e può mantenere la sua efficacia.
Quanto alle altre disposizioni dettate nel ricordato articolo, la dichiarazione di
illegittimità  non implica che esse non possano essere sostituite da altre più
adeguate le quali, senza lesione del diritto di libera manifestazione del pensiero
enunciato nell’art. 21 della Costituzione, ne regolino l’esercizio in modo da
evitarne gli abusi, anche in relazione alla espressa disposizione dettata
nell’ultimo comma dello stesso art. 21 e, in generale, per la prevenzione dei
reati. È stato già  osservato che la disciplina dell’esercizio di un diritto non è per
sè stessa lesione del diritto medesimo. Del resto, la scarsa aderenza di alcune
disposizioni della legge di p.s. ai principi e alle norme della Costituzione
sopravvenuta ha già  da molto tempo indotto gli organi competenti a studiare
una conveniente revisione della legge di p.s.; e parecchi disegni di legge sono
stati a questo scopo presentati cosଠalla Camera dei Deputati come al Senato
della Repubblica, l’ultimo dei quali ha pure recentemente avuto l’esame della
competente Commissione senatoria. È quindi desiderabile che una materia cosà¬
delicata sia presto regolata in modo soddisfacente con una disciplina adeguata
alle nuove norme della Costituzione.
La dichiarazione di illegittimità  costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. si
ripercuote naturalmente sull’art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n.
1382, che è con esso strettamente collegato; mentre non può essere dichiarata
altresଠl’illegittimità  costituzionale dell’art. 663 del Cod. pen. e dell’art. 2 del
menzionato decreto legislativo 8 novembre 1947, che lo ha modificato, perchè
le sanzioni stabilite nel detto art. 663 Cod. pen. si riferiscono non già 
esclusivamente al caso di fatti compiuti senza l’autorizzazione richiesta dall’art.
113 della legge di p.s., ma in generale alla inosservanza delle varie leggi che
espressamente lo richiamano.
È, peraltro, chiarissimo che le disposizioni del detto art. 663 Cod. pen., in
quanto sono riferibili al precetto dell’art. 113 della legge di p.s., non solo
diventeranno inoperanti, ma dovranno essere considerate anche esse travolte
dalla dichiarazione di incostituzionalità  delle disposizioni del medesimo articolo,
anche agli effetti particolari indicati nell’ultimo comma dell’art. 30 della legge
11 marzo 1953, n. 87.
Inizio documento
P.Q.M
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
1. – Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla
legittimità  costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge anche se
anteriori alla entrata in vigore della Costituzione;
2. – Dichiara l’illegittimità  costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2,
3, 4, 6 e 7 dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con decreto 18
giugno 1931, n. 773 – per la violazione delle quali la sanzione penale è
preveduta dall’art. 663 Cod. pen. modificato con l’art. 2 del decreto legislativo
8 novembre 1947, n. 1382 – e di conseguenza dell’art. 1 del decreto legislativo
8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l’esercizio del diritto
riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione.
Cosଠdeciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 giugno 1956.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 GIU. 1956.
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