capitolo XI

Principi in tema di giurisdizione- cap. IX

1. Dal sistema prefettizio alla Repubblica delle autonomie

  • Il tema del regionalismo, ricorre sin dall’unificazione del regno. Ma, esso ha acquisito particolare rilevanza, soprattutto dopo la 2° G.M. in virtù dell’acquisita consapevolezza dell’inidoneità  dello stato ad assicurare il soddisfacimento dei diversi interessi che si esprimono nei vari livelli territoriali.
  • Nelle + importanti esperienze costituzionali contemporanee, infatti, lo Stato non è + l’unico titolare del potere di normazione, imponendosi una distribuzione delle competenze legislative e delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo, secondo un criterio di allocazione del compito di rispondere ai bisogni sociali nell’ambito territoriale.
  • In Italia, l’istanza autonomistico-territorale odierna è il frutto di un lungo processo:
  1. Le prime iniziative regionaliste, subito dopo l’unificazione, miravano ad un decentramento delle funzioni statali:

-          durante il primo governo Cavour, prima Farini e poi Minghetti, ministri dell’interno, elaborarono progetti che prevedevano l’istituzione dell’ente REGIONE, concepito però come circoscrizione di decentramento amministrativo. Ma i progetti governativi, avversati dalla Camera, vennero ritirati durante il governo Ricasoli, succ. a qll di Cavour.

-          Come rilevato dagli storici lo sviluppo del decentramento fu arrestato dal prorompere della questione meridionale e dalla mancanza di un tessuto sociale idoneo all’autogoverno.

Si apriva la strada alla c.d. piemontesizzazione dell’Italia, con l’estensione a tutto il Regno della legislazione sarda nel ’59 sull’ammin. locale. Un sistema definito prefettizio, ove l’amm. centrale esercitava il controllo sugli enti locali, con una rete di organi, con a capo il Prefetto:

-         In base alla l.n.2246/1865, era il diretto rapp. del governo centrale nella provincia in tutti i settori della p.a. eccetto quello della difesa e della giustizia; presidente della deputazione provinciale (organo esecutivo della Provincia).

-         Il sindaco, nominato dal re ma, di fatto, scelto dal prefetto, operava a livello comunale, quale rapp. della comunità , ma esercitava anche funzioni statuali, quali la tenuta dei registri delle liste elett. Politic.

-         Il re poteva per gravi motivi di ordine pubblico sciogliere i consigli comunali e provinciali.

Una nuovo slancio regionalista si ebbe con Stefano Jacini, dopo le politiche del ’65, il quale prese corpo nel 1870 a Firenze: Idea di costituire Regioni aventi competenze su determinate materie, lasciando allo stato la cura delle questioni nazionali. Anche questo progetto non ebbe seguito:

-         Per la paura di comportare pericoli all’unità  statale.

-         Per paura di moltiplicazione degli enti pubblici e di una centralizzazione amministrativa a scapito delle autonomie già  esistenti.

  1. Dopo la 2° G.M., sia per il c.d. fattore geografico (particolare conformazione della penisola italiana) sia per il c.d. fattore storico (collegato al fatto delle dominazioni straniere e delle frammentazioni nel ns paese) l’istanza regionalista, specie nelle regioni di confine e nelle isole, finଠper tradursi in istanza separatista. Dal 1944 il Governo Badoglio, per contrastare la spinta separatista:

-          Venne creta una consulta rappresentativa delle forze locali per la Sardegna.

-          Con r.d.lgs 1946, con rapida approvazione, lo statuto siciliano.

-          Nel 1945, riconobbe la Val d’Aosta, quale circoscrizione autonoma retta da un Consiglio ed una Giunta, dotata di proprie funzioni amministrative.

-          Nel 1946 l’Alto Adige, quale titolare di potestà  legislativa e amministrativa, in forza dell’accordo italo-austriaco De Gasperi-Gruber.

Gli speciali ordinamenti autonomi verranno confermati dall’Assemblea Costituente con l’approvazione di 4 leggi costituzionali contenenti gli statuti speciali della Regione Siciliana, della Sardegna, della  Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige. Tali regioni (più il Friuli, l.cost.1963) dispongono, in virtù dell’art. 116 Cost., di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali, adottati con legge costituzionale.

  1. Nella Costituzione repubblicana trova una concreta traduzione l’istanza autonomistico-territoriale:

-         Nel riconoscimento di una particolare autonomia alle regioni sopra elencate

-         Nella previsioni di ulteriori 14 regioni ordinarie (15 con il Molise, nel 1963).

Tuttavia, nonostante la VIII disposizione transitoria prevedesse l’indizione delle elezioni dei Consigli regionali, che avrebbero dovuto operare secondo le disposizioni del titolo V della costituzione, entro un anno dall’entrata in vigore della stessa le Regioni ordinarie vennero istituite solo nel 1970, (in base alle l.elettorale n.108/1968 e all’entrata in vigore della c.d. legge finanziaria n.281/1970 si svolsero le prime elezioni dei cons. reg. nel giugno del ’70).

Il dibattitito sul regionalismo in Assemblea Costituente di incentrò non tanto sull’an ma sul quantum di autonomia che alle Regioni sarebbe dovuto aspettare. La scelta fu quella di:

  1. Privilegiare una competenza concorrente delle Regioni che sarebbero potute intervenire in forma legislativa in una serie di materie elencate dalla costituzione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti da legge dello Stato e purchà© con norme non in contrasto con l’interesse nazionale o di altre regioni.
  2. Riconoscere potestà  piena od esclusiva alle sole regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, con rifer. a materie indicate nei rispettivi statuti-
  3. Dare una competenza attuativo-integrativa alle Regioni ordinarie, sulla base di singole attribuzioni singolarmente operate da leggi statali e alle regioni a statuto speciale, tranne la Sicilia, alle quali spettava istituzionalmente e sopra materie predeterminate dagli statuti.

Dunque, l’autonomia trovava espressione nella forma ordinaria della competenza legislativa.

In campo amministrativo:

  1. Con il riconoscimento del principio del parallelismo nelle stesse materie in cui le Regioni avevano potestà  legislativa ad esse venivano attribuite le funioni amministr.. (art.118, originaria formulazione)
  2. Lo Stato avrebbe potuto delegare alle regioni l’esercizio di altre funzioni amministrative come pure attribuirne alle province, ai comuni o ad altri enti locali, nell’ambito delle materie ex art.117, in caso di interessi elusivamente locali.
  3. La regione avrebbe dovuto esercitare normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

In campo finanziario:

  1. In base all’art 119 si attribuiva alle Regioni un’autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

Il quadro nel quale le istanze regionaliste venivano recepite nella Cost. repub. era quello dello Stato unitario il cui riconoscimento veniva espresso nella formula dell’unità  ed indivisibilità  della Repubblica elevata a principio fondamentale. Ma, entro questo quadro, la Cost. ha innovato l’assetto delle istituzioni politiche Riconoscendo il pluralismo politico istituzionale.

Pertanto, la Repubblica unica ed indivisibile (art.5):

  1. a. riconosce e promuove le autonomie locali
  2. b. attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo
  3. c. adegua i principi e metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Tuttavia, la preminenza dell’ordinamento statuale sulle autonomie, risultava confermata dalla originaria formulazione dell’art. 114 Cost. che, aprendo il Titolo V, sanciva che la Repubblica si diparte in Regioni, province e comuni; in tal modo, infatti, si perpetuava quella logica assolutistica e sospettosa delle autonomie. Quindi, la Costituzione repubblicana non sembrava ancora fornire strumenti adeguati al fine di garantire le autonomie nei cnf del potere statale, di fatto lasciando a quest’ultimo la possibilità  di occupare spazi che sembravano devoluti ad altri livelli di governo.

Bisogna, però, sottolineare come la flessibilità  del dettato costituzionale abbia reso possibile evoluzioni legislative, a costituzione invariata, di segno opposto:

-         con la l.n.142/1990, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali, si è previsto il riconoscimento a comuni e province di funzioni proprie e di specifiche potestà  normative

-         con la c.d. legge Bassanini è stato, tra l’altro, disposto il ribaltamento della tecnica di riparto delle competenze tra centro e periferia, riconoscendo alle autonomie locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi non riservati espressamente dalla legge medesima allo Stato.

  1. 4. Con la Riforma del Titolo V, parte seconda (l.cost.n.3/2001) si è inciso profondamente sull’assetto delle istituzioni politiche, accentuando i caratteri del pluralismo politico istituzionale. Basti pensare che la nuova formulazione dell’art. 114 dispone che La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città  metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato; pertanto:

-         Comuni, province, città  metropolitane e regioni sono considerati, insieme allo stato, enti costitutivi dell’ordinamento repubblicano e come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione

-         Ma, come ribadito dalla sent. n.274/2003 C.Cost., non si ha una totale equiparazione fra gli enti indicati nell’art.114, che ancor oggi dispongono di poteri profondamente diversi tra loro.

 

  1. b. Il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali

L’accrescimento dell’autonomia spettante alle autonomie territoriali, nel nuovo Titolo V, si esprime:

  1. Attraverso il riconoscimento in capo ad esse della potestà  statuaria
  2. Nelle profonde modifiche che hanno riguardato il riparto di competenze legislative e amministrative tra lo Stato e gli altri enti territoriali.

In campo legislativo:

Dalla lettura del nuovo art.117 emerge:

  1. La volontà  di realizzare una equiparazione tra il tipo legge regionale e il tipo legge statale, prevedendo per entrambi i medesimi limiti.
  2. L’intervenuto capovolgimento del criterio di ripartizione della potestà  legislativa rispetto alla originaria formulazione, per cui oggi sono enumerate:

-          le materie la cui disciplina è demandata alla competenza esclusiva dello Stato

-          quelle attribuite alla legislazione concorrente di Stato e Regioni

ed è previsto che spetta alle Regioni la potestà  legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

  1. Ai comuni, province e alle città  metropolitane spetta la potestà  regolamentare per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
  2. Al fine di un miglior esercizio delle funzioni regionali, queste possono esser svolte in collaborazione o in comune con altre regioni, sulla base di intese ratificate con legge regionale

In campo amministrativo:

Significative modifiche hanno segnato il riparto delle funzioni amministrative, per effetto dell’abbandono del principio del parallelismo. Il nuovo art.118 dispone, infatti, che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni  salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città  metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà , differenziazione e adeguatezza.

Il capovolgimento dei criteri tradizionali di ripartizione delle funzioni amministrative segue la linea della attribuzioni tendenziale delle suddette funzioni in capo all’ente territorialmente più prossimo ai cittadini, il Comune, salva la possibilità  di una allocazione in base a quei principi, già  previsti dalla legislazione ordinaria, che impongono di attribuire funzioni amministrative al livello istituzionale più decentrato possibile, purchà© ciò sia compatibile con l’esigenza:

  1. Di assicurare l’efficienza e l’effettività  dell’azione dei pubb. poteri (sussidiarietà  verticale)
  2. Di considerare le diverse caratteristiche degli enti nell’allocazione delle funzioni (differenz.)
  3. Di tener conto dell’idoneità  organizzativa delle amministrazioni a garantire l’esercizio delle funzioni, se del caso anche in forma associata con altri enti (adeguatezza)
  4. Di favorire l’avvicinamento del cittadino all’amministrazione attraverso l’autonoma iniziativa degli stessi, per lo svolgimento di attività  di interesse generale (sussidiarietà  orizzontale).

N.B. L’introduzione del principio di sussidiarietà  verticale ha determinato conseguenze anche sul modo stesso di intendere il riparto delle competenze legislative:

-          la corte costituzionale ha ritenuto che, ex art.118,1°, sia stato introdotto un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative (sen.303/2003).

-          Ove lo Stato avochi a sà©, per sussidiarietà , funzioni amministrative che non possano adeguatamente ed efficacemente essere esercitate ad altri livelli di Governo, devono essere regolate ed organizzate dalla legge statale (sussidiarità  legislativa), anche oltre l’ambito del rigido riparto di competenze prefigurato nell’art.117.

In tali ipotesi queste leggi dovranno essere sottoposto ad uno scrutinio stretto da parte della Corte Cost. per verificarne la ragionevolezza e la proporzionalità , nonchà© il raggiungimento dell’intesa con la regione interessata.

Per ciò che concerne le Regioni speciali:

  1. a. il legislatore ha previsto l’allineamento delle competenze in modo che sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni ex Titolo V che prevedano forme di autonomia più ampie rispetto quelle già  attribuite, si applichino anche alle Regioni speciali ed alle province autonome.
  2. b. In base al nuovo art.116 le ragioni già  a statuto speciale, conservano forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i loro statuti speciali, adottati con l.costituzionale.
  3. c. La speciale autonomia delle province autonome è espressamente prevista ex art.116,2°.

3. I raccordi tra i livelli di governo

Il problema dei raccordi tra i diversi livelli di governo, è tipico dei sistemi federali. Una rigida ripartizione delle competenze amministrative e legislative, infatti, non preclude la necessarietà  di un coordinamento tra diversi livelli di governo.

  • La rigidità  dell’attuale riparto delle competenze, nel ns ordinamento, è stata d’altra parte messa in dubbio dalla corte costituzionale:
  1. Attraverso il riconoscimento della trasversalità  di alcune materie a competenze esclusiva statale, la cui disciplina si riflette inevitabilmente su materie di competenza regionale.
  2. Attraverso la sussidiarietà  che, se invocata a sà© dallo Stato, l’intervento legislativo statale trova una legittimazione anche oltre l’ambito dell’art.117,2° cost.
  • Il problema del coordinamento si pone in tutte quelle ipotesi nelle quali coesistono attribuzione e funzioni diverse, risultando accentuato anche dalla mancanza, nel ns sistema, di una Camera delle Regioni o delle Autonomie, sede idonea ad operare il raccordo fra le diverse istanze rispetto ad interventi legislativi statali suscettibili di investire anche materie di comp. Region.
  • L’esigenza di un tale coordinamento era emersa già  prima della riforma del titolo V, nella giurisprudenza costit., attraverso il richiamo al principio di leale collaborazione:

-          Che oggi trova espressione nell’art. 120,2° cost.

-         Che prima veniva ricavato dall’art.5 cost.

Il quale, al dir della stessa corte, deve governare nei rapp. tra lo stato e le regioni nelle materie in cui le rispettive competenze concorrono o si intersecano, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi; In forza del quale si è data vita ad una serie fitta di raccordi, fatta di intese, consultazione etc.

  • Ad oggi i principali organi di raccordo sarebbero:
  1. a. La commissione parlamentare integrata per questioni regionali

-         Organo bicamerale, disponibile dai regolamenti parlamentari, a cui la costituzione del ’48 già  attribuiva compiti consultivi nell’ipotesi di scioglimento anticipato dei consigli regionali.

-         Può esser richiamata ad esprimere pareri su progetti di legge in materie di potestà  concorrente o relativi all’autonomia finanziaria di entrata o di spesa.

-         Ove abbia espresso parere + o – condizionato all’introduzione di modificazione specificatamente formulate la commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi sia adeguata, queste parti del pdl possono essere approvate solo a delibera dell’assemblea a maggioranza assoluta.

  1. b. Le conferenze permanenti, oggi le sedi + importanti per la negoziazione politica tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali:

-          La conferenza Stato Regioni presieduta dal presidente del Consiglio, o dal ministro per gli affari regionali in delega; composta dai presidenti delle regioni e delle province autonome e dai ministri interessati agli argomenti iscritti all’ordine del giorno; ha la funzione di esprimere pareri (obbligatori entro 20 gg in materia di competenza delle regioni o delle province autonome) nei cnf degli atti di governo; svolge attività  di raccordo volte al raggiungimento di una volontà  comune dello Stato e delle Regioni, attraverso intese (che assicura un ruolo paritario rispetto all’amm. centr. ove la legge lo preveda) e accordi (su base volontaria nei cnf di attività  di interesse comune).

-          La conferenza Stato-città  e autonomie locali, composta dal PdC, dai ministri del Tesoro, dell’interno, degli affari regionali, del bilancio, delle finanze, dei lavori pubb., della sanità , dal presidente dell’ANCI e 14 sindaci, dal presid, dell’UPI e 6 presidenti di provincia; esprime pareri e stringe intese con riferimento a schemi di provvedimenti predisposti dalle Amm. centr. dello Stato.

-          La conferenza unificata, prevista dall’art. 8 del d.lgs,n.281/1997, per le materie e i compiti di interesse comune di regioni, province e comunità  montane; ad essa è attribuita l’espressione del parere sul ddl finanziaria e quelli ad essa collegati; promuove e sancisce intese ed accordi tra tt i livelli di gov.

N.B. La giurisprudenza costit. ha assegnato grande importanza al meccanismo delle intese, sottolineando come esse debbano esser condotte in base al principio di lealtà  e come siano necessarie nel caso in cui lo stato, in nome della sussidiarietà , decida di intervenire su materie di potestà  regionale,  ritenendo la conferenza unificata il naturale organo di riferimento, in quanto rappresentativo non solo delle regioni ma anche degli altri enti; la conferenza stato regioni, nel caso il livello di governo da coinvolgere nella determinazione statale fosse solo quello regionale.

  1. c. Il consiglio delle autonomie locali, previsto per ogni regione e disciplinato da ogni statuto, quale organo di consultazione fra le regioni e gli enti locali.
  2. d. Il rappresentante dello stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, svolte, ex art.10 l.n.131/2003, dal Prefetto preposto all’ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione. Egli, in sede regionale, cura:

-         Le attività  dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione stato-regione

-         La promozione dell’attuazione delle intese e del coordinam. stato-regioni, per le materie ex art.118

-         L’esecuzione dei provvedimenti del consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all’art.120,2°.

4. Il c.d. potere sostitutivo del Governo (e della regione rispetto agli enti locali)

Il governo può esercitare poteri sostitutivi, ex. art. 120,2° cost., nel rispetto del principio di sussidiarietà  e di leale collaborazione, nei casi di:

-         Mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria

-         Grave pericolo per l’incolumità  e la sicurezza pubblica

-         Necessaria tutela dell’unità  giuridica od economica, dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito di diritti sociali e civili.

  • La previsione dell’ esercizio di tali poteri, per quanto già  legittimato prima della riforma del titolo V, si accompagna alla soppressione delle forme di controllo preventivo sugli atti lgs e amm. delle Regioni e sugli atti dei Comuni. (l.cost.3/2001).
  • La l.cost. 131/2003, attuando l’art.120,2° , ha previsto che l’esercizio dei poteri sostitutivi sia preceduto dall’assegnazione all’ente interessato di un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Decorso inutilmente tale termine, il consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, può direttamente adottare detti provvedimenti, i quali debbono essere proporzionali alle finalità  perseguite, ovvero nominare un commissario ad hoc:

-         Nel caso in cui l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi comuni, province o città  metropolitane, la nomina del commissario deve tener conto dei principi di sussidiarietà  e leale collaborazione e che il commissario debba provvedere, sentito il consiglio delle autonomie locali, qualora istituito.

-         In casi di assoluta urgenza, il consiglio dei ministri può adottare i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni o Stato città  e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità  montane, che possono richiederne il riesame.

  • Il c.d. potere sostitutivo del governo, riguarda in principio l’esercizio di poteri non legislativi, come deducibile dalla formazione dell’art.120. Tuttavia è stato sostenuto che l’art.120 insieme all’art.5, permetterebbe di affermare la permanenza nel sistema di quel limite dell’interesse nazionale che era espressamente contenuto nel previdente art. 117 e  riferito alla potestà  legislativa regionale. Ma:

-         Tale ricostruzione non tiene conto che il limite in parola è stato consapevolmente non richiamato dal legislatore della riforma, che ha previsto i medesimi limiti sia per il tipo legge statale che per il tipo legge regionale

-         Ove venisse accolta, tale interpretazione, farebbe sଠche il potere sostitutivo diventasse un modo per recuperare al centro competenze ormai devolute.

Pertanto, sembra di dubbia costituzionalità  la disposizione di cui all’art. 8.1 l.n.131/2003, ove prevede genericamente che il Governo, nei casi e nelle finalità  ex art.120,2, adotti i provvedimenti necessari, anche normativi.

  • Diversa è l’ipotesi contemplata nell’art 117,5 cost., ove, in riferimento all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti comunitari da parte delle regioni, prevede la possibilità  dell’esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza:

-         In tali casi il potere sostitutivo sembra estendersi anche all’attività  legislativa

-         La l.n.11/2005 prevede che in caso di inerzia delle autonomie, lo Stato, previa intimazione a provvedere agli enti interessati, possa esercitare il potere sost. mediante disposizione lgs e regolam.

-         Ove le disposizioni statali sostitutive siano state adottate prima della scadenza del termine stabilito per l’attuazione degli atti comunitari di riferimenti, esse esplicheranno effetti solo dopo spirato il suddetto termine e con esclusivo riferimento alle regioni inadempienti.

-         Le disposizioni sostitutive si configurano come cedevoli, perdendo efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione.

N.B. Riguardo al c.d. potere sostitutivo regionale, la C.Cost. ha precisato che (sentt. 43, 69, 112/2004) :

  1. L’art.120 cost. non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi e che non preculude che la legge regionale, disciplinando materie di propria competenza, possa stabilire, in caso di inerzia o inadempimento dell’ente locale competente, poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti obbligatori per legge
  2. Relativamente ai limiti del potere sost. reg. la legge regionale deve:

-          prevedere e disciplinare l’esercizio dei poteri sostitutivi definendone i presupposti sostanziali e procedurali

-          Stabilire che la sostituzione concerna solo il compimento di attività  prive dell’an

-          Disporre che il suddetto potere sia esercitato sempre da un organo regionale o almeno sulla base di una sua decisione.

-          Prevedere congrue garanzie procedimentali, ispirate al principio di sussidiarietà  e di leale collaborazione, per consentire all’ente sostituito di interloquire ed intervenire nel procedimento di sostituzione.

 

5. L’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali

L’elemento qualificate dell’autonomia di un ente è quello della autosufficienza finanziaria: la possibilità , cioè, di disporre di fondi per il raggiungimento dei fini programmati.

  • Nel testo originario della costituzione l’auton. Finanz. degli enti pubblici non era menzionata, ma all’art 119:

-         si prevedeva per le regioni nei limiti e nelle forme stabilite da leggi della Rep in coordinazione con la finanza dello stato etc.

-         si attribuivano alle regioni dei tributi ed quote di tributi erariali in relazione ai loro bisogni per le spese necessarie ad adempiere le loro normali funzioni.

-         Si assegnavano a singole regioni dei contributi speciali per provvedere a scopi determinate

  • Il nuovo art. 119, invece, riconosce espressamente l’autonomia finanziaria degli enti locali e specifica che essa riguarda sia il versante della spesa che qll dell’entrata. Tuttavia:
  1. 1. le materie inerenti il sistema tributario e contabile dello stato e la perequazione delle risorse finanziare rientrano nella competenza esclusiva dello stato.
  2. 2. le materie inerenti l’armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rientrano nella comp. concorrente.

D’altronde proprio l’art 119,2° eleva il coordinamento della finanza pubblica a principio ispiratore dell’attribuzione di tributi agli enti locali, i quali possono stabilirli ed applicarli, sempre in armonia con la costituzione e sec i principi della finanza pubblica e del sistema tributario.

 

N.B. L’esigenza del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario trova un altro fondamento nell’attuazione degli obblighi comunitari, che impongono il rispetto di alcuni parametri, al fine di garantire il c.d. equilibrio finanziario dei sistemi nazionali e dell’UE nel suo complesso. Pertanto, è prevista l’istituzione, con legge statale, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità  fiscale per abitante.

 

  • Gli enti locali hanno, inoltre, un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali dettati dallo Stato e possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, escludendosi ogni garanzia dello stato sui prestiti da esse contratte. (art. 119,6).
  • Come è stato ben sottolineato l’elenco delle finalità  per le quali lo stato può intervenire è talmente ampio da finire per comprendere tutti i campi possibili di intervento pubblico nell’economia e nella società , configurando una competenza generale ed innominata dello Stato su tutte le materie concorrenti o che, in teoria, gli sarebbero precluse.
  1. gli enti locali possono stabilire tributi solo sulla base di una legge statale, che non vi è
  2. tutto l’art 119, per la sua attuazione, richiede un intervento statale come necessaria premessa, che non vi è o, quantomeno, non è sufficiente.
  • La corte costituzionale, quanto agli interventi finanziari direttam. disposti dallo Stato a favore degli enti locali ha precisato che, salvo i casi specifici ex art. 119, non sono ammessi fondi statali o risorse aggiuntive a destinazione vincolata, nell’ambito di materie e funzioni spettanti alla competenza regionale.
  • Di recente, il Parlamento, al fine di dare attuazione all’art. 119, ha approvato una legge contenente Delega al governo in materia di federalismo fiscale. Tale legge:
  1. si prefigge, attraverso uno o + decreti lgs, di assicurare, mediante la definizione dei principi fondamentali e della perequazione, l’autonomia finanziaria degli enti locali.
  2. intende privilegiare il c.d. principio della territorialità , che vuole attribuire alle regioni il diritto di gestire la ricchezza sul proprio territorio, con una attribuzione di risorse basate sull’individuazione dei fabbisogni standard, necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ex art. 117,2° m.

E’ proprio, però, il rinvio a futuri decreti lgs  che induce a ritenere che una reale valutazione del c.d. federalismo fiscale, potrà  esser fatto solo quando la delega sarà  attuata.

 

6.  La forma di governo delle regioni e degli enti locali

  • la l. cost. n.1/1999 ha modificato gli artt. 121, 122, 123 e 126, incidendo sulla forma di governo regionale e ampliando l’autonomia statuaria.
  • L’art. 121 conferma, nella nuova versione:
  1. a. Sono organi della regione il consiglio, la giunta ed il suo presidente.
  2. b. Il consiglio è eletto a livello regionale ed è titolare della funzione legislativa e di altre funzione conferite dalla cost. e dalle leggi ed i suoi membri godono della c.d. insindacabilità  (= non rispondono delle opinioni e dei voti espressi nel svolg la loro fun.)
  3. c. La giunta è l’organo esecutivo della regione, che la rapp. nei rapporti con lo stato e gli altri enti territoriali, essendo anche titolare del potere di promulgare leggi e di emanare regolamenti regionali; il presidente ne dirige la politica e ne è responsabile.

L’art 121, dunque, ridefinisce in parte i rapporti tra i i suddetti organi, secondo un modello proprio dello Stato-soggetto, specie per la distribuzione della funzione normativa.

  • L’art. 122, all’ultimo comma, invece, dispone:
  1. a. Il pres. della giunta, salvo diversamente espresso dallo statuto, è eletto a suffragio universale e diretto.
  2. b. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta.

N.B.

La legge cost. 2/2001 ha introdotto modifiche agli statuti speciali al fine di disporre o favorire l­a scelta per l’elezione diretta del presidente della regione e delle province autonome.

  • Nelle regioni a statuto speciale la disciplina della forma di governo è rimessa a leggi statuarie regionali, approvate a maggioranza qualificata dai consigli regionali. Nella regione Alto Adige, inoltre, è prevista l’elezione di due consigli provinciali al posto di un cons. regionale.

 

Il modello di forma delineato dalla riforma si allontana dall’originario sistema parlamentare a tendenza assembleare, tuttavia, ove si opti per l’elezione diretta del presidente della Regione, il figurino delineato dalla riforma prende corpo in una serie di disposizioni che donano preminenza all’organo monocratico dell’esecutivo e all’esigenza di stabilità  della maggioranza di governo. Ad esempio nell’art. 126, ultimo comma:

  1. Principio del simul stabunt, simul cadent. Ossia, il venir meno del presidente, se eletto a suffragio universale e diretto, in caso di sfiducia, morte, impedimento permanente o dimissioni, comporta le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio.
  2. Il presidente, eletto contestualmente al consiglio, si trova, dunque, collegato ad esso da un rapporto di fiducia che è insieme presupposto (non sottoposto a voto espresso di fiducia) e condizionante.
  • La costituzione, entro queste coordinate, rimette le scelte del proprio assetto di governo alla regione, tramite lo statuto:
  1. a. Determinazione della forma di governo (art.123)
  2. b. Compito di disciplinare il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità  e incompatibilità  del presidente e degli altri componenti della giunta e dei consiglieri regionali (122,1)

N.B.

Già  la stessa cost. all’art. 122, 2, ha stabilito che nessuno può appartenere  contemporaneamente a un Consiglio o a una giunta regionale e ad una delle due camere, ad un altro consiglio o giunta, o al parlamento europeo.

 

  • L’art. 122,1 ha trovato attuazione nella legge n. 164/2004, la quale reca i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione ed i casi di ineleggibilità  e di incompatibilità  del presidente, dei consiglieri e dei membri della giunta. In relazione al loro sistema di elezione, l’art 4 della suddetta legge ha fissato i seguenti principi fondamentali nei quali limiti deve essere esercitata la potestà  legislativa regionale in materia:
  • L’art. 5 della legge cost. 1/1999, prevede che:
  1. individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale ed assicuri la rappresentanza delle minoranze.
  2. contestualità  dell’elezione del presidente della giunta e del consiglio, se il presidente è eletto a suffragio universale e diretto, e, se diversamente, mai superiore a 90 gg.
  3. divieto di mandato imperativo.
  1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove legge elettorali, l’elezione del Presidente della Giunta regionale, si effettui con le modalità  previste dalla precedente legislazione. (VEDI SOTTO)
  2. Sono candidati alla presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali ed è proclamato presidente colui che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
  3. E’ proclamato consigliere il candidato alla carica di presidenza della giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato vincitore.
  • Il sistema elettorale disciplinato dalla l.108/1968, mod. dalla l.43/1995:
  1. àˆ di tipo proporzionaele
  2. Ha il premio di maggioranza
  3. Ha la soglia di sbarramento al 3% su scala provinciale, 5% su scala regionale.

 

  • La forma di governo degli enti locali si fonda sull’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia.
  • Sono organi del Comune e della Provincia:
  1. Il consiglio

-         eletto contestualmente al sindaco (o p.p.), ogni 5 anni

-         organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo

-         gli compete l’adozione di alcuni atti fondamentali per la vita dell’ente (statuti, piani pubb. servizi, urbanistici..)

  1. La giunta

-         organo esecutivo, con competenza residuale

-         gli assessori, ossia i componenti, sono nominati e revocati dal sindaco (o p.p), il loro numero massimo è stabilito ex lege

  1. Il sindaco (o pres, della provincia)

-         organi di vertice dell’amministrazione

-         titolari della direzione politico amministrativa

-         sovrintendono all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune o alla provincia.

N.B.

  1. 1. il sindaco, il p.p. e le rispettive giunte, cessano dalla carica in caso di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, con mozione motivata e sottoscritta dai 2/5 dei consiglieri.
  2. 2. l’approvazione della mozione, determina anche lo scioglimento del consiglio, approvato con decreto del P.d.R. su proposta del Ministro degli Interni.
  3. 3. il principio del simul stabunt simul cadent, opera anche in caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o morte del Sindaco e del p.p.
  4. 4. lo scioglimento del consiglio può esser disposto anche per atti contrari alla cost. o gravi motivi di ordine pubblico.

 

  1. Il procedimento per l’elezione del  Sindaco e dei Consiglieri comunali:
    1. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti

-         ogni candidato sindaco deve essere collegato ad una lista di candidati per il consiglio.

-         L’elettore esprime un voto congiunto per il sindaco e la lista collegata, con possibilità  di esprimere una preferenza per un candidato della lista scelta.

-         àˆ eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

-         Unico turno di elezioni, salvo ballottaggio per parità .

-         La lista collegata al sindaco ottiene i 2/3 dei seggi del consiglio.

  1. Nei comuni con più di 15.000 abitanti

-         il candidato sindaco può essere collegato a più liste.

-         L’elettore esprime due preferenze, una per il sindaco e una per la lista, con possibilità  di voto disgiunto.

-         àˆ eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

-         Se non si raggiunge suddetta maggioranza, ballottaggio tra i 2 più votati, con magg. rel.

-         Il 60% dei seggi del consiglio va alle liste collegate al candidato sindaco vincitore (premio di maggioranza), salvo che una lista o gruppo di liste non collegate al vincitore abbiano ottenuto al primo turno il 50% + 1 dei voti.

-         Il premio di maggioranza, se il sindaco è stato eletto al primo turno, viene assegnato solo se le liste ad esso collegate abbiano ottenuto almeno il 40% (clausola di sbarramento).

N.B.

Il procedimento per l’elezione del Presidente della provincia e dei consiglieri provinciali, ricalca quello dei comuni con + di 15.000 abitanti, eccetto che:

-         non è possibile esprimete voto disgiunto.

-         Il premio di maggioranza del 60% non è condizionato dalla clausola di sbarramento.

 

  1. L’art. 114 Cost. prevede tra gli enti autonomi le c.d. città  metropolitane. Ai sensi dell’art. 23 del d. lgs 267/2000 è un ente autonomo che:
  1. Può essere costituito all’interno delle aree metropolitane di Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, dal comune capoluogo e dagli altri comuni ad esso uniti da contiguità  territoriale e da rapp. di stretta integrazione in ordine all’economia, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali e alle relazioni socio culturali.
  2. Qualora costituita, acquisisce le funzioni della provincia e adotta un proprio statuto.

7. Le modificazioni territoriali

  1. Per la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuovo, l’art. 132,1 richiede:

-         una legge costituzionale

-         minimo 1 mln di abitanti

-         la richiesta di tanti consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interessate

-         approvazione della proposta con referendum da parte della maggioranza delle pop. Int.

  1. Per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad un’altra l’art.132,2 richiede:

-         Che il referendum si svolga nei soli comuni e province interessati, (come modificato dall’art.9 della l.cost.3/2001)

-         Una legge ordinaria

-         La richiesta delle province e dei comuni interessati

-         Parere dei consigli regionali

-         Approvazione della maggioranza delle popolazioni delle province e dei comuni interessati, mediante referendum

  1. Per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove province, nell’ambito di una regione, l’art. 133 richiede:

-         una legge ordinaria

-         l’iniziativa dei comuni coinvolti

-         il parere della regione

N.B.

La regione, sentite le popolazioni interessare, con proprie leggi può istituire nel suo territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

8. Il potere estero delle regioni

  • in base all’art. 117,5 e 117,9 le regioni:
  1. nelle materie di loro competenza provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali
  2. possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato

Ma la reale consistenza del c.d. potere estero, insieme al riconoscimento di una potestà  legislativa concorrente nella materia rapporti internazionali delle regioni:

  1. dipende dalle determinazioni del principio del legislatore statale e dalla relativa identificazione delle forme e dei casi in cui le regioni potranno concludere le intese o gli accordi suddetti.
  2. Deve essere coordinato con l’esclusiva competenza statale in tema di politica estera, al fine di salvaguardare gli interessi unitari che trovano espressione nella politica estera nazionale (C.C. sent. n. 238/2004)
  • L’ambito del c.d. potere estero è stato circoscritto dall’art. 6 della l.n. 131/2003, che specifica:
  1. L’attuazione e l’esecuzione da parte delle Regioni e delle Province autonome degli accordi internazionali ratificati riguarda esclusivamente le materie di propria comp. legislativa.
  2. In queste ipotesi, le regioni, devono dare preventiva comunicazione al Min. Affari Esteri e al dipartimento per gli Affari regionali, che entro 30 gg possono formulare osservazioni e criteri.
  3. In caso di inadempienza è prevista la possibilità  di esercitare i poteri sostitutivi.
  • Le regioni possono stabilire intese con enti territoriali interni ad altri stati:
  1. Nelle materie di propria competenza.
  2. Previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Min. Aff. Esteri.
  3. Senza mai esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato.
  4. Senza mai assumente impegni da cui derivino oneri finanziari od obblighi per lo stato o che ledano interesse di altri soggetti, ex art. 114,1.
  • La legge n.131/2003, in riferimento agli accordi con stati:
  1. Prevede un controllo statale molto rigoroso.
  2. Richiede che la sottoscrizione regionale dell’accordo sia preceduta da una valutazione del Ministero per gli affari esteri, circa l’opportunità  politica e la legittimità  dello stesso, che prelude al conferimento dei pieni poteri  di firma, in assenza dei quali l’accordo è nullo.

N.B.

  1. 1. Tale istituto, derivato dal diritto internazionale, ha il fine di dare certezza sul fatto che il consenso prestato o la firma apposta al trattato siano idonei a impegnare lo stato nell’ordinamento internazionale, provenendo da chi ha i poteri rappresentativi necessari a ciò.
  2. 2. l’attività  di controllo che prelude al conferimento dei poteri di firma, trova giustificazione nel fatto che l’autonomia di diritto interno in base a cui le regioni possono concludere accordi internazionali sia sempre esercitata nell’ottica di un ordinamento in cui lo stato centrale è l’unico titolare esclusivo della politica estera e responsabile sul piano del diritto internazionale degli accordi e delle conseguenze degli stessi.
  3. 3. Ove la regione sia inadempiente nei cnf degli accordi raggiunti, il Governo può esercitare i poteri sostitutivi.
  4. 4. In tutte queste ipotesi in Ministro degli affari esteri può sempre rappresentare alla regione o la provincia questioni di opportunità  politica attinenti l’esigenza di rispetto degli indirizzi di politica estera ed in caso di dissenso, sentito il dipartimento per gli affari regionali, può chiedere che la questione sia portata in Cons. dei Ministri che, con l’intervento della Giunta interessata, delibera su di essa, per consentire una soluzione politica del contrasto, senza però esercitare un indebito controllo di merito sulle autonome scelte regionali.
  5. 5. la legge 131/2003 stabilisce che per le attività  di meno rilievo internazionale degli altri enti territoriali, nelle materie loro attribuite, basti dare comunicazione di ogni comunicazione al Ministero ed al Dipartimento.

 

9. Le regioni e l’Europa

  • L’art. 117 prevede che le regioni, nelle materie di loro competenza:
  1. Partecipino alla formazione del diritto comunitario (fase ascendente).
  2. Abbiano il potere di attuazione ed esecuzione degli atti UE (fase discendente).

Sempre nel rispetto delle norme di procedure stabilite da legge dello stato.

 

  • Relativamente alla fase ascendente con la riforma titolo V:
  1. àˆ stato rimosso il vincolo dell’intesa preventiva con il governo nei rapp. tra le regioni e gli organismo comunitari.
  2. Le regioni e le province autonome possono tenere rapp. con gli organismi comunitari, senza intesa preventiva, in relazioni a questioni che direttamente le riguardino, in attuazione della politica comunitaria determinata dallo stato.

Facendo specifico riferimento ai rapporti con il comitato delle regioni, un organismo consultivo istituito dal Trattato di Maastricht del 1992.

Per favorire il coinvolgimento delle regioni al processo decisionale comunitario, il legislatore italiano ha, negli anni, predisposto una serie di strumenti:

  1. La prevista consultazione della Conferenza stato regioni in merito agli indirizzi generali per l’elaborazione e l’attuazione di atti comunitari relativi alle competenze regionali.
  2. Una sessione speciale della conferenza, almeno ogni 6 mesi, dedicata alla trattazione degli aspetti delle pol. Comunitarie di interesse regionale e provinciale.
  3. L’obbligo del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasmettere alla conferenza dei Pres. delle Regioni gli atti normativi e di indirizzo degli organi UE e gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, indicando la presunta data di discussione o adozione.
  4. La presenza di 4 funzionari regionali e delle province autonome, nominati dal ministro degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni, nella rappresentanza italiana permanente presso l’UE. (l.n.52/1996).
  • La partecipazione regionale alla fase ascendente può esprimersi in:
  • Nel dare attuazione all’art. 117,5° la l.n. 131/2005 ha previsto:
  1. Forma diretta- istituzione di uffici di collegamento presso le istituzioni comunitarie, presenza di funzionari regionali nella rappresentanza permanente italiana nella UE.
  2. Forma indiretta- attraverso la conferenza stato – regioni.
  1. Che le regioni concorrano direttamente nelle materie di loro competenza alla formazione degli atti comunitari
  2. Partecipino nell’ambito delle delegazione del Governo, alle attività  del consiglio e della commissione europea, secondo modalità  da concordare in sede di conferenza stato regioni
  3. Sempre tenendo conto della particolarità  delle autonomie speciali, potendo queste ultime fare ricorso ai consueti mezzi di tutela delle proprie posizioni, ove ritengano che le modalità  di partecipazioni in concreto previste ledano le proprie competenze cost. (sent. n. 239/2004)

 

  • La legge 11/2005 ha esaltato il ruolo della conferenza stato regioni:
  • Parimenti, il governo ha degli obblighi informativi nei cnf della conferenza dei presidenti delle regioni e province e della conferenza dei presidenti dell’assemblea, dei consigli region. e delle prov. autonome:
  1. Se un progetto di atto comunitario riguarda le materie di competenza regionale o provinciale, e vi sia specifica richiesta dell’ente interessato, il governo la convoca ai fini del raggiungimento dell’intesa, che deve intervenire entro 20 gg. La conferenza può apporre una riserva di esame in sede di consiglio dei ministri UE ed esprimere la propria posizione entro 20 gg, decorsi inutilmente i quali il governo può procedere liberamente.
  2. Gli spetta stabilire i criteri in base a cui individuare i rappresentanti regionali e provinciali che saranno convocati ai tavoli nazionali di coordinamento.
  3. Deve essere informata dal Governo delle proposte e dei provvedimenti che interessano regioni e province, in sede di riunioni del consiglio UE, entro 15 gg.
  1. un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti e gli atti trasmessi che riguardano le materie di competenza delle regioni
  2. progetti comunitari ed atti preordinati, le modifiche e la presunta data di adozione o discus.

Entro 20 gg i suddetti enti, possono trasmettere osservazioni al presidente del consiglio o al ministro delle politiche comunitarie.

  • La l. 11/2005 considera anche la conferenza stato città  e autonomie locali:
  1. Le devono essere trasmessi i progetti di atti UE e gli atti preordinati, che riguardino questioni rilevanti negli ambiti di competenza degli enti locali.
  2. Le associazioni rappresentative degli enti locali, tramite essa, possono trasmettere osservazioni al governo e richiedere il riesame di progetti od atti.

N.B.

  1. I rappresentanti delle regioni e province autonome è previsto che partecipino alle riunioni del CIACE (= comitato interministeriale per gli affari comunitari) e del Comitato Tecnico permanente che lo supporta, per la preparazione delle proprie riunioni.
  2. Il governo può proporre, nelle materie di competenza delle regioni e province, su loro richiesta, ricorso alla corte di giustizia comunitaria avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi; è tenuto a tale ricorso se richiesto dalla conf. Stato regioni a maggioranza assoluta delle regioni e province autonome.
  • Relativamente alla fase discendente:
  • La l. 11/2005 ha prefigurato una partecipazione delle Regioni alla fase di elaborazione del ddl comunitaria:
  1. Già  con la legge n.86/1989 si prevedeva che le regioni potessero dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria piena potestà  legislativa.
  2. Con la legge n.128/1998 è stata prevista la possibilità  per le Regioni di attuare le direttive comunitarie anche nelle materie di competenza concorrente.
  3. La legge n.11/2005 ha istituzionalizzato le previsioni della l. 306/2003, specificando che gli atti normativi statali adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e prov. aut., al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia di detti enti nel dare attuazione alle norme comunitarie, devono recare l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
  1. Il PdC o il ministro per le politiche comunitarie informa anche le regioni e le province autonome degli atti normativi e d’indirizzo degli organi UE e delle comunità  europee.
  2. Le regioni, nelle materie di loro competenza, devono verificare lo stato di conformità  dei propri ordinamenti e trasmettere le risultanze di tal verifica al dipartimento delle politiche comunitarie, anche con riguardo alle misure da intraprendere.
  • Nella sessione comunitaria della conferenza stato regioni, questa è chiamata ad esprimere pareri sia sulla fase ascendente che discendente, relativamente a:
  1. Gli indirizzi generali sull’elaborazione e l’attuazione di atti comunitari.
  2. I criteri e le modalità  per conformare l’esercizio delle funzioni regionali all’osservanza e all’adempimento di obblighi comunitari che necessitano attuazione o recepimento, a sentenze della corte di giustizia, a decisioni adottate nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.
  3. Lo schema di disegno di legge comunitaria.

Nella sessione comunitaria della conferenza stato città  e autonomie locali, da tenersi almeno 1 vlt l’anno la detta conferenza esprime pareri sui criteri e le modalità  di adempimento ed osservanza degli obblighi comunitari.

  • Il trattato di Lisbona, intervenuto il 1 dicembre 2009, ha senza dubbio rafforzato le prerogative regionali nella dimensione europea:
  1. Aggiungendo la coesione territoriale tra gli obiettivi degli stati membri.
  2. All’art.4,2 afferma l’impegno dell’UE a rispettare l’uguaglianza degli stati membri davanti ai trattati e la loro identità  nazionale insita nella loro struttura fondamentale.
  3. Con il sancire che l’unione interviene nei settori non di sua competenza esclusiva solo in base al principio di sussidiarietà , sul quale anche le regioni possono partecipare a quella forma di controllo ex ante (invio parere su progetti di atti legislativi europei entro 8 settimane dalla data di trasmissione), prefigurata nel protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà  e proporzionalità  allegato al trattato.
  4. Valorizza il ruolo del comitato delle regioni, che può oggi

-         esser anche consultato dal Parlamento UE nei casi previsti dai trattati e in tutti i casi in cui il parlamento lo ritenga opportuno

promuovere ricorsi davanti la corte di giustizia europea.

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