La giustizia costituzionale
- I modelli di giustizia costituzionale
q Il presupposto teorico del moderno controllo di costituzionalità può esser rinvenuto alla fine del XVIII secolo, quando la Costituzione assunse il significato di norma costitutiva e regolativa della vita politica associata: in tale concezione emerge, infatti, l’esigenza di un sistema di giustizia costituzionale, ovvero di un controllo operato da un organo indipendente dalle forze politiche, chiamato:
- a risolvere le controversie tra i diversi organi di vertice
- a controllare che i poteri esercitati dalla Assemblee parlamentari siano conformi alla Cost.
q Il vero momento fondativo della idea moderna del sindacato di costituzionalità , invece, si fa risalire ad un caso avvenuto, all’inizio del XIX secolo, negli USA, la cui costituzione non prevedeva la possibilità di un tale controllo, ossia il caso di Marbury vs Madison:
- William Marbury, insieme ad altre 41 persone, era stato nominato giudice di contea dal presidente uscente Adams, del partito federalista ma il Segretario di Stato J. Marshall non era riuscito a far pervenire i decreti di nomina a tutti i neo-giudici;
- James Madison, invece, era segretario di Stato del neopresidente Jefferson, repubblicano;
- Marbury accusa Madison di non aver notificato, nonostante il decreto presidenziale, la sua nomina a giudice
- Il caso arriva alla Corte suprema con a capo proprio Marshall (Chief justice), il quale era dello stesso partito di Marbury, dal momento che, in forza della sezione 13 del judiciary act, la Corte Suprema poteva emanare ordini all’amministrazione.
Il problema, però, era che:
- 1. se l’istanza fosse stata rigettata, sarebbe prevalsa la tesi repubblicana che negava ogni potere alla Corte sull’amministrazione presidenziale
- 2. se l’istanza fosse stata accolta, l’ingiunzione a Madison di notificare le nomine, non avrebbe comunque sortito effetto, in quanto il Segretario di Stato in carica aveva già reso noto che non vi avrebbe ottemperato
La soluzione escogitata da Marshall fu, però, brillantissima:
- 1. dopo aver premesso che le nomine erano assolutamente valide, rilevò che la Corte Suprema non poteva pronunciarsi sulla vicenda, dal momento che la sez. 13 del judiciary act si poneva in contrasto con la costituzione, che all’art. 3 prevedeva che essa potesse esercitare giurisdizione solo in seconda istanza, come giudice d’appello
- 2. in tal modo, attribuଠalla Corte un potere ben maggiore di quello che si era negato: il controllo di conformità delle leggi alla costituzione.
Il controllo di cost. statunitense compare e si sviluppa a carattere diffuso, dal momento che non esiste una corte la quale eserciti questo specifico compito: ogni giudice, nell’esercizio della propria giurisdizione, deve valutare se gli atti legislativi da applicare siano conformi alla cost.
q Nell’esperienza europea, invece, si affermò l’idea di affidare il sindacato di costituzionalità ad un apposito tribunale, sulla base della teorizzazione di Hans Kelsen, relativa all’assetto disegnato dalla costituzione di Weimar:
- per offrire una Garanzia della Cost. di carattere obiettivo.
- per assicurare al legislatore di esser controllato solo da una Corte Speciali.
Proprio su tale base la giustizia costituzionale è divenuta una istanza irrinunciabile per le democrazie, quale mezzo di risoluzione delle controversie tra i diversi titolari del potere statale e quale sede per controllare l’opera del legislatore.
q La variabile fondamentale, dunque, riguarda la presenza o meno di un apposito tribunale costituzionale:
- se il sindacato di costituzionalità è svolto da un apposita corte o sezione, si definisce accentrato, e la sentenza che dichiara l’illegittimità di una legge ha effetti erga omnes.
- se il sindacato di costituzionalità compete a tutti i giudici, si parla di sindacato diffuso, e la sentenza di illegittimità cost. di una legge vale solo rispetto alle parti del singolo giudizio, fermo restando il principio dello stare decisisi, che comporta che le corti inferiori siano vincolate dalle decisioni dei giudici superiori.
q Vi sono, poi, altre variabili da prendere in considerazione:
- momento cronologico del controllo
- successivo, se opera dopo l’entrata in vigore della legge
- in via preventiva, quale ultima fase del procedimento di formazione della legge
- astrattezza e concretezza del controllo
- astratto, se mira ad offrire una garanzia della Cost. di carattere obiettivo, effettuando un raffronto tra norme di grado diverso, a prescindere dalle conseguenze applicative
- concreto, se mira a tutelare i diritti soggettivi dei singolo, riguardando una norma di legge storicamente applicabile, ma in cui sono in discussione interessi concreti dei consociati e verte sulla conformità delle leggi ai precetti costituzionali.
- Modalità di accesso ai giudizi di costituzionalità
- In via principale, ossia mediante una azione di incostituzionalità , operata da soggetti specificatamente legittimatati, in genere per un controllo di tipo astratto
- Accesso incidentale, ossia quando la questione di legittimità deve nascere nel corso di un processo, davanti ad un giudice che, nel dovere applicare una legge di dubbia costit., sospende il proprio giudizio e investe del problema la C.C.
N.B. una particolare forma di accesso è quella ove possono rivolgersi alla corte direttamente i singoli cittadini o altri soggetti privati, in relazione ad uno specifico interesse soggettivo, come avviene, in forme diverse, in Spagna ed in Germania.
- Composizione e nomina del tribunale costituzionale
La composizione, infatti, incide in maniera significativa sulla autonomia ed indipendenza della C.c., in relazione alla maggiore o minore soggezione al potere politico.
