I contratti innominati
Si tratta di una categoria di fonti delle obbligazioni estranea alla sistematica, riguardante dei rapporti che generano obbligazioni non specificate da una nomenclatura e non rientranti in nessuna delle precedenti classificazioni.
Caratteristiche:
- possono avere ad oggetto prestazioni sia uni che bilaterali;
- l’obbligazioni sorge quando è stata eseguita una delle due prestazioni.
N.B. Se come categoria, i contratti innominati, nascono solo nel diritto giustinianeo, già in epoca classica esistevano delle singole figure, anche con nome, ivi assimilate, poi, da Giustiniano.
Elementi necessari:
- accordo- che può prevedere un do ut des, un facio ut facies, un do ut facies od un facio ut des ma può anche essere unilaterale, come del caso dell’inspector, ossia la consegna ad un esperto affinchà© faccia una valutazione di tale res, a titolo gratuito (!).
- esecuzione di una delle due prestazioni, dalla quale sorgerà l’obbligazione.
Due figure che già esistevano nel diritto classico e che, poi, saranno riprese da Giustiniano:
- Permuta
- Non è compravendita, al dir dei Procuriani, dal momento che il prezzo non è in denaro;
- L’obbligazione sorge nel momento in cui uno dei due soggetti consegna la re,
- Valgono reciprocamente, essendoci la dazione di 2 res, la garanzia per evizione e per i vizi occulti,
- Se uno dei sue soggetti non adempie, si può agire con l’actio praescriptis, parimenti per tutti gli altri contratti innominati.
- Aestimatum
- Un accordo tra due soggetti, tutt’ora molto in uso (c.d. contovendita)ove uno dei due consegna della merce all’altro, stabilendo un prezzo e costui si impegna a venderla a terzi, rimettendo al primo il prezzo pattuito e/o, nel caso, la merce invenduta.
Elementi necessari:
- dazione della merce
- valutazione della merce
- obbligazione in capo a chi riceve di pagare il prezzo convenuto o di restituire la merce
- diritto alla possibilità da parte del venditore a vendere detta merce al prezzo che vuole e di tenersi la differenza tra il prezzo pattuito e quello concretamente venduto.
I delitti ed i quasi delitti
I delitti
Furtum
Perseguitato presso tutti i popoli dell’antichità ed in Roma, sin dalle XII tavole, al dir di Gaio esso era “la sottrazione di una cosa mobile o di un soggetto sottoposto a potestas altrui, contro la volontà del proprietario medesimo”.
Poteva essere oggetto di furto:
- Res mancipi et nec mancipi
- Filius familias
- Uxor in manu
- Persona in mancipio
- Dictus
- Auctoritas
N.B. Al tempo delle XII tavole il furto è sottrazione sia normale che violenta, pertanto non si conosceva il diritto di rapina.
Le XII tavole distinguono:
- Furtum manifestum (= in flagranza di reato). Considerato gravissimo, comporta:
- se lo compie un uomo libero la fustigazione e l’addictio al derubato (non sappiamo per quanto tempo).
- Se lo compie un servus non è applicabile la noxae dictio e viene messo a morte.
- Furtum nec manifestum, il quale comporta:
- Se compiuto da un uomo libero la pena del duplum.
- Se lo compie uno schiavo, il padrone può abbandonare a nossa lo schiavo al derubato o pagare il doppio.
Già all’epoca delle XII tavole si conoscevano delle particolari figure di furtum:
- un’eccezione al furtum manifestum, però ad esso equiparato, era una antichissima procedura (“ridicola” cit. Gaio) la quaestio cum lance licioque. Es. se scopro che mi manca un oggetto da casa, dopo aver fatto una cena a casa e sono convinta di chi sia il colpevole, posso recarmi a casa di questi, con dei testimoni, seminudo, recante un piattino nelle mani. Se si trova l’oggetto, il ladro è come se fosse stato preso in flagrante.
- Fur nocturnus, colui che si introduce in casa altrui di notte, generando una oggettiva sensazione di pericolo, può essere ucciso dal padrone di casa.
- Fur qui se telo defendit, ossia quando un ladro si introduce armato in casa altrui può essere ucciso dal padrone della casa. Tuttavia, affinchè possa venir esercitato lo ius occidenti prima di uccidere il ladro devono esser chiamati i vicini a gran voce (c.d. endoploratio).
N.B. Subito dopo le XII tavole, il furtum manifestum non è più soggetto a fustigatio nè a messa a morte, bensଠal quadruplum del valore.
Due figure anomale sono:
- Furtum conceptum, ossia quando la refurtiva viene trovata nella casa di un individuo x, con una procedura diversa dalla lancia licioque. In tal caso il proprietario di caso è obbligato al pagamento del triplo e, nel caso non fosse lui il ladro, potrebbe rivalersi, dopo, sul vero colpevole con un’azione mirata al risarcimento: oblatum.
- Nel diritto classico la nozione di furto si estende notevolmente e diviene, ad esempio, furto anche la sottrazione di immobili.
N.B.
Nel diritto classico affinchè vi sia furtum, deve esserci:
- Concrectatio rei (= apprensione materiale).
- Invito domino (= contrarietà del padrone).
- Animus furandi.
- Animus lucri faciendi.
Rapina, il furto qualificato dall’uso della violenza .
Nato durante le guerre civili, nel I sec. a.C. quando il pretore Lucullo, dirà che se vi sarà sottrazione di beni altrui con uso della violenza, egli concederà un’actio specialis, diversa dall’actio furti, la c.d. actio vi bonorum raptorum:
- pena del quadruplo.
- intentabile entro un anno dalla rapina.
Se, invece, l’azione non viene intentata entro un anno, si parla di simplum: un’azione mirata ad ottenere quel che è stato sottratto, senza penalità .
N.B.
- Gli eredi del rapinato possono ugualmente intentare l’azione ma gli eredi del rapinatore, nel caso questi fosse morto, non sono tenuti a rispondere.
- Giustiniano si renderà conto che annoverare la rapina tra i delitti è incongruo e, pertanto, pur ivi lasciandola formalmente, ne cambierà la disciplina: la rapina avrà una persecuzione pubblica, ossia vi sarà l’intervento dell’autorità nel punire il colpevole.
Iniuria
Definibile come un comportamento contro il diritto, inizialmente si configurò come un’offesa solamente fisica, finchè non venne intesa anche in senso morale.
Le leggi delle XII tavole, prevedevano tre figure di offese:
- membrum ruptum, il doloso taglio di un arto, punibile con la legge del taglione, a meno che non vi sia un “pactum” tra le parti (=solutio in denaro).
- Os fractum, ossia la frattura di un osso, per cui è prevista una somma risarcitoria:
- 100 assi per l’osso di un uomo libero.
- 150 per l’osso di un schiavo, il quale, in tal caso, viene trattato come una persona.
- Iniuria, ossia qualunque altro tipo diverso dalle precedenti, punita con il pagamento di 25 assi.
Tale legge rimase a lungo in vigore tanto che, con l’evoluzione della società romana, si giunse a delle conseguenze davvero surreali: Marco Anistio Labeone, ci informa che la norma fu modificata nel II sec. a.V.: un personaggio, Lucio Verazio, girava per Roma con uno schiavo che aveva una sacca stracolma di monete, dal momento che, nel tempo, la moneta si era notevolmente svalutata. Se, infatti, nel V sec a.C. 25 assi erano una pena abbastanza severa, nel II questi non valevano più nulla. Lucio Verazio, dunque, si divertiva a schiaffeggiare chiunque passasse, consapevole che il dover pagare 25 assi fosse davvero un problema irrisorio. Il suo comportamento impensierଠle autorità , che corsero ai ripari, aumentando la pena per il delitto di iniuria:
- il pretore, dunque, creò la c.d. actio iniuriarum: un’azione aestimatoria, dal momento che presuppone una stima per il danno concretamente subito.
- La sanzione è proporzionale al danno.
- L’azione è trasmissibile agli eredi di colui che ha subito l’iniuria.
Damnum iniuria datum
Ossia un danneggiamento che deve avvenire in modo illecito.
Le XII tavole non conoscono tal tipo di illecito, il quale sorgerà successivamente. Tuttavia, già allora, erano conosciute alcune figure singole di danneggiamento: la più importante è quella relativa agli alberi altrui, ossia l‘actio de arboribus succisis (= tagliati), in base a cui si prevedono 25 assi per ogni albero tagliato.
N.B. La denominazione di albero è attribuita, la dir di Gaio, in base ad un criterio di tenerezza. È, infatti, da considerarsi albero quella pianta abbastanza robusta.
- Il 286 a.C. è una data dalla notevole importanza: viene promulgata la lex Aquilia de damno. Una legge che creerà la nozione di danneggiamento, giunta sino ai giorni nostri (danno aquiliano), quale danno extracontrattuale. Tale legge aveva tre capitoli, uno dei quali cadde.
- prevedeva l’uccisione di uno schiavo o di un animale (res mancipi) altrui, se un soggetto uccide lo schiavo o un animale altrui è responsabile nella restituzione del maggior valore di mercato della cosa nel corso dell’ultimo anno, pena la manus iniectio.
- Se uno danneggia qualunque cosa altrui viene punito con l’obbligo di restituire il maggior valore degli ultimi 30 gg prima del danneggiamento.
N.B. Per la prima volta sorgono delle obbligazioni dal danneggiamento. Tale legge, successivamente, venne interpretata dai giuristi romani e perfezionata dal pretore.
- Nel diritto classico il damnum iniuria datum prevede due requisiti:
- Fisicità del danneggiamento, ossia corpore corpori. Perchè vi sia danno, infatti, è necessario un contatto fisico tra colui che danneggia e l’oggetto danneggiato. (il pretore modifica questo requisito perchè ci può esser danno anche senza rapporto diretto).
- Nesso di causalità tra il danneggiatore ed il danno. Basta che vi sia un rapporto tra l’attività del danneggiatore ed il danneggiato, qualunque esso sia, purchè vi sia di fatto iniuria, ossia non deve esserci il diritto.
N.B. Questa difesa contro il danneggiamento inizialmente era del proprietario; successivamente il pretore la estende anche all’usufruttuario.
La casistica dei damna è infinita, ma alcuni, in particolare, chiariscono il rapporto tra causalità ed iniuria:
- Un barbiere sta facendo la barba ad uno schiavo ma, dei ragazzi che giocavano a palla, tirandogli il pallone lo fanno sbagliare e dunque taglia la gola allo schiavo.
- se il barbiere si trovava dentro il negozio e la palla entra, la responsabilità è di chi ha tirato la palla;
- se il barbiere non era nel negozio, la responsabilità è la sua.
- Se si induce uno schiavo a salire su un albero e questo cade, facendosi male, vi è responsabilità .
Quasi delitti
Sono degli atti illeciti che non rientrano nella categoria dei delitti. Prima di Giustiniano questi erano, comunque, degli atti illeciti puniti singolarmente dal pretore. Sarà , infatti, proprio Giustiniano a crearne una categoria, attingendo a molti tipi, sebbene, comunque, non conosciamo con quale criterio unificante:
-¾ sono responsabilità per fatto altrui
- ¼ responsabilità per fatto proprio
Tuttavia, l’ipotesi più realistica rimane quella della simmetria: bisognava arrivare a quattro.
Iudex qui litem suam fecit
N.B. non si tratta di corruzione (=emanare sentenza per un vantaggio) la quale era, invece, un crimen.
Nella sua precisione a noi sfugge cosa davvero fosse questo quasi delitto. Tuttavia, probabilmente, si tratta di un giudice che ha emanato la sua sentenza senza rispettare le istruzioni del pretore. Le fonti parlano di due criteri per l’attribuzione della responsabilità :
- Dolo
- Imprudentia
Il giudice che, chiamato in causa dalle parti lese, sarà dichiarato colpevole di tale quasi delitto sarà punito con il pagamento di una somma di denaro pari al pregiudizio economico subito dalla parte lesa dalla sua sentenza.
Actio de effusis et deiectis
Ossia, l’azione per il danneggiamento, ferimento o uccisione causata dal lancio di un oggetto da una casa.
N.B. Non si sa nè chi ha lanciato, nè tale soggetto deve sapere che cosa ha procurato.
Il pretore stabilଠun criterio pratico che veniva incontro ad un criterio di risarcimento anche per chi ha subito un danno, ma non sa da chi: risponderà colui che abita nell’abitazione dalla quale è stato lanciato l’oggetto, ossia l’habitator. Quest’ultimo, però, potrà , successivamente, rivalersi con un’azione verso il vero colpevole, se scoperto.
La pena:
- Danneggiamento: duplum.
- Ferimento: equità .
- Uccisione: 50.000 sesterzi agli eredi. N.B. in tal caso diviene un’actio popularis, ossia esperibile da qualunque cittadino.
Actio de posito et suspenso
E’ un illecito di “pericolo”, ossia vi è la potenzialità di un danno. Se, ad esempio, metto un vaso di fiori in balcone, in bilico, e un soggetto terzo lo vede, costui deve:
- avvisare l’habitator, ponendolo nella condizione di prevenire il danno;
- se l’habitator fosse recidivo alla richiesta di un facere, intentare un’azione, popularis.
La pena è fissa, ossia 10.000 sesterzi a colui che ha esercitato l’actio.
Actio contra nautas, cupones et stabularios
Si tratta di un furto o di un danneggiamento di un qualcosa che si trovava all’interno di un battello, di un albergo o presso una stalla, ma ove non si sa chi è il colpevole.
A rispondere dell’azione sarà il titolare dell’attività commerciale, il quale, però, qualora scoprisse il vero colpevole, potrà intentare nei cnf di costui un’azione di risarcimento.
La pena, a carico del titolare, è di risarcire il danno od il valore della res rubata. Il criterio dell’attribuzione della responsabilità è duplice:
- culpa in vigilando (= negligenza nel controllare)
- culpa in eligendo (= incuria nella scelta del personale)
I libertini
- Coloro che sono stati manomessi divengono, ipso iure, libertini, acquisendo, cosà¬, la cittadinanza del manomissore. (n.b. fatta eccezione per il latini urbani)
- Il padrone, nel perdere tale status, acquisisce quello di patronus: questi, rispetto ai libertini, gode di una sorta di istituto, a metà tra il diritto e la morale, chiamato obsequium, entità sଠsociale, ma anche giuridica.
- Le attività svolte dal libertinus in osservanza di tale obsequium e, dunque, a favore e nei cnf del padrone, prendono il nome di:
- operae (rapporti potestativi), qualora abbiano carattere economico
Es. Il libertinus, grande e dotto insegnante, prima di esser liberato promette che continuerà , gratuitamente, ad esser il precettore dei figli del neo patronus.
- operae officiales, qualora non abbiano un carattere strettamente economico.
Es. Se il patronus esala l’ultimo respiro, lasciando dei figli piccoli, il libertinus ha l’obbligo di fargli da tutore.
- Altri obblighi del libertinus:
- non può citare in giudizio il padrone
- ha l’obbligo degli alimenti: se uno dei due cade in disgrazia economica, l’altro è obbligato a mantenere colui che è rimasto nella più assoluta povertà . (obbligo reciproco).
- Salutatio: una vera e propria consuetudine, in base alla quale, i libertini dovevano recarsi alla porta del patronus, in attesa che si svegliasse, per ossequiarlo.
- Lo schiavo, può impegnarsi in una particolare forma contrattuale nei cnf del futuro padrone, offrendosi di compiere delle particolari attività in cambio della libertà , ossia assume un’obbligazione per un qualcosa che farà solo quando sarà manomesso.
